Art. 2.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

          a) abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età;

          b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

          c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi dieci anni di servizio;

          d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente» né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

          e) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

 

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