1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:
a) abbiano lasciato il servizio per raggiunti limiti di età;
b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;
c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi dieci anni di servizio;
d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente» né giudizi di inidoneità all'avanzamento;
e) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.